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Paola Correddu 28 marzo 2015
L'opinione di Paola Correddu
Più responsabilità sul problema delle antenne
<i>Più responsabilità sul problema delle antenne</i>

In data 19 marzo 2015, il Consiglio Comunale ha respinto la "modifica non sostanziale" al Regolamento per le radiofrequenze, contenuta nella Delibera di Giunta Comunale n.27 del 10/02/2015. Non è una vittoria nè una sconfitta per noi cittadini ma solo un atto di responsabilità per valutare meglio il da farsi. In tanti, infatti, non abbiamo capito l'urgenza di approvare questa "modifica non sostanziale", ovvero una modifica che elude le procedure urbanistiche che sono molto più complesse di un semplice passaggio in Commissione e in Consiglio, nonostante questa urgenza sia stata giustificata dall’Amministrazione con la presenza di un contratto definito "capestro" stipulato con la Vodafone e motivata con la necessità di trovare un luogo alternativo a Largo Costantino per l'installazione dell'antenna.

Il contratto di concessione citato riguarda solo ed unicamente Largo Costantino. A dire che la Vodafone non può accampare diritti su altre aree della città nè l'Amministrazione può individuare un sito alternativo come Via Mazzini che, tra l'altro, non compare nella cartografia tutt'ora vigente, senza motivarne la ragione e senza stipulare un nuovo contratto. Quel contratto può essere usato esclusivamente per il luogo in esso indicato. Detto contratto poi in nessuno dei suoi punti prevede il pagamento di una penale in caso di risoluzione. E’ scritto chiaramente negli articoli 4 e 13. Il primo ci dice che l'Amministrazione può revocare, con atto motivato, la concessione per motivi di pubblico interesse; il secondo che l'eventuale revoca non da luogo a richieste per risarcimento danni o indennizzi di sorta. Quanto affermato in Consiglio dal segretario comunale, ovvero che l'articolo4 del contratto sarebbe superato dall'art.25 comma1b-ter della Legge Sblocca Italia pare essere privo di fondamento giuridico. L’art.25 apporta modifiche alla legge 241/90 sul procedimento amministrativo e nel comma1b-ter modifica specificamente l’art.21-quinquies della 241/90, introducendo termini semmai più estensivi per la revoca di un provvedimento amministrativo. In nessun punto fa riferimento a sanzioni a carico della pubblica amministrazione o a limitazioni del potere di revoca di una amministrazione.

Alla luce di quanto detto, laddove il Comune di Alghero decidesse, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, di non installare l'antenna in Largo Costantino, sarebbe più logico revocare il contratto di concessione come è consentito, senza cercare scorciatoie in modifiche parziali del regolamento. Seguire le procedure, effettuare la revisione totale del regolamento per le radiofrequenze ormai superato con aggiornamento della cartografia, recepire le Direttive Regionali emanate nel 2010, non è solo una questione di forma, ma è vera e propria sostanza, soprattutto quando c’è di mezzo la salute pubblica, perché, se è vero che il servizio riguardante la telefonia e quindi le telecomunicazioni è indicato dallo Stato come primario al pari di acqua ed energia, è altrettanto vero che la salute è un diritto fondamentale tutelato da una un articolo costituzionale, l’art.32, e non da una legge di rango ordinario.

* per l'associazione Alghero Sicura



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