Red
25 giugno 2003
Scadranno il 31 maggio le richieste di condono
Interesserà le imposte comunali sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani, sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa sull´occupazione di spazi ed aree pubbliche
Il consiglio comunale ha approvato con 18 voti favorevoli della maggioranza e tre astenuti (Camboni, Cerchi e Polo) la delibera riguardante il condono per i tributi locali ai sensi della legge Finanziaria 2003 n. 289 del 23.12.02. Il condono proposto dall´Amministrazione e approvato dall´Assemblea Civica ha per oggetto la definizione delle violazioni commesse fino al 31.12.02 per l´imposta comunale sugli immobili, per la tassa sui rifiuti solidi urbani, per l´imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e per la tassa sull´occupazione di spazi ed aree pubbliche, dovute per gli anni relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione o denuncia annuale è scaduto anteriormente al 31.12.02. L´Assessore alle Finanze Angelo Caria aggiunge in proposito che si intendono, inoltre, oggetto di condono le differenze dovute e non comprese nei ruoli Tarsu 2002 notificati nel 2003. La delibera adottata tiene conto di numerosi ricorsi determinati da imprecise rilevazioni delle misurazioni degli immobili dei soggetti passivi d´imposta, dalla dubbia imponibilità di alcune unità immobiliari. Per quanto riguarda la definizione degli atti impositivi emessi anteriormente dal Comune, per i quali è stato notificato accertamento in rettifica o d´ufficio, la controversia si estingue nei limiti dell´imponibile indicato nella dichiarazione o denuncia integrativa. Per le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni, l´Assessore alle Finanze Angelo Caria rende noto agli interessati che la definizione avviene mediante presentazione della dichiarazione o denuncia omessa e l´integrazione di quella infedele od incompleta, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobligato in solido o da contitolare nel caso ICI. Gli interessati entro il 31 Maggio 2003 devono far pervenire all´ufficio protocollo del Comune, o spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni e le denuncie relativamente ai tributi ed agli anni per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista per le violazioni o per la definizione degli atti impositivi. Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà, incompletezza della dichiarazione o della denuncia, non si applicano se l´imposta o la tassa resta definita per l´importo corrispondente alle dichiarazioni e denuncie integrative. Un altro aspetto importante della delibera riguarda gli interessi, che non sono dovuti per le imposte e tasse in base alle denuncie e dichiarazioni integrative. Per quanto riguarda la riscossione, l´integrazione si perfeziona con il versamento delle imposte e tasse dovute sulla base delle dichiarazioni e denuncie integrative mediante versamento con modalità da stabilirsi con provvedimento dirigenziale.
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