Red
9 ottobre 2013
"Calik Blu": case abusive
Potrebbero finire a breve sotto sequestro le 104 "case mobili" del campeggio Calik blu di Alghero, alle porte di Fertilia. La cassazione rispedisce il fascicolo in Procura con una nuova interpretazione
ALGHERO - Importante pronunciamento della Corte di cassazione sulla presenza di “case mobili” all’interno dei campeggi. Il caso concreto riguarda le 104 “case mobili” nel campeggio “Calik Blu”, sulle sponde dello Stagno del Calich, ad Alghero. “Mobili”, ma complete di sottoservizi (fogne, linee elettriche, gas) e sulle rive di una zona umida, sito di importanza comunitario (direttiva n. 92/43/CEE), area tutelata con vincolo paesaggistico e dal piano paesaggistico regionale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nell’ambito di un procedimento penale, ne ha chiesto il sequestro preventivo, ma sia il Gip (ordinanza del 20 luglio 2012) che il Tribunale del riesame (ordinanza n. 29/2012 del 5 ottobre 2012) non l’hanno concesso in quanto l’area interessata ricade nel “piano particolareggiato di Fertilia che prevede, per la destinazione d’uso a campeggio, la realizzazione di piazzole e dei relativi impianti tecnologici”, sussistendo, inoltre, l’art. 20 della legge regionale Sardegna n. 21/2011 che non considera il posizionamento di tali strutture “attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”.
La Suprema Corte di cassazione ha capovolto l’interpretazione dei Giudici sassaresi: “la necessità o meno di titolo autorizzativo trova ragion d'essere nelle concrete modalità e caratteristiche della condotta tenuta, essendo il titolo necessario nell'insediamento che ha carattere di sostanziale stabilità e si concreta in una effettiva incidenza sull'assetto del territorio”. In poche parole, se l’insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio (come quello algherese), non si può prescindere da autorizzazioni espresse, sul piano urbanistico-edilizio e sul piano paesaggistico.
Così, si dispone un rinvio al Tribunale di Sassari per una nuova valutazione in base al principio interpretativo espresso. Secondo giurisprudenza, anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (art. 3, comma 1°, lettera e.5, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (art. 10 L del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).
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