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C.S. 2 gennaio 2013
Vademecum contro il rumore
La denuncia "fuori stagione" di un cittadino che si dice malato di rumore riaccende i riflettori sul mancato rispetto delle leggi. Clamorosi ritardi in comune nonostante l´annuncio di un tavolo tecnico in previsione dell´estate 2013. Le indicazioni dell'avvocato Guido Rimini
<i>Vademecum</i> contro il rumore

ALGHERO - La rinascita del Comitato per il centro storico, ha rilanciato la questione delle regole per salvare il cuore culturale della città, fonte prima della identità storica di Alghero e allo stesso tempo motore della sua economia turistica. Spazio e decoro urbano, inquinamento da rumore e manutenzione ecologica, non sono ubbie dei “ricconi” che passano le vacanze ad Alghero, o dei cittadini “privilegiati” che hanno scelto di abitare la città antica, ma un’esigenza primaria in cui cultura ed economia si accoppiano virtuosamente. Così la denuncia "fuori stagione" di Pasqualina Lobrano, che si dice "malata di rumore", riaccende i riflettori su un problema mai seriamente affrontato.

Un populismo demagogico fondato sul primato del «popolo della notte» rischia di danneggiare la stessa economia turistica, a favore di un’economia fondata sulla «birretta», metafora di un mercato turistico di bassa qualità, lontano mille miglia dal turismo di alta gamma, a cui Alghero dovrebbe essere votata, che porta molte risorse senza abusare della città e del suo territorio. Ne subiscono già le conseguenze molti proprietari che già dalla scorsa estate hanno visto scappare i loro villeggianti e già sanno che saranno in molti a non tornare. Fatto che suscita allarme per il crollo degli affitti turistici. Basterebbe, infatti, che anche i locali che praticano intrattenimento musicale si dotassero delle attrezzature previste dalla legge per alleviare fastidi e non arrecare danno altrui.

È successo infatti che la «guerra dei decibel» ha trovato un nuovo e inatteso fronte caldo anche d’inverno. Succede ogni fine settimana, come denunciano molti abitanti, che la musica diffusa senza alcun rispetto delle regole e senza nessun controllo della municipalità renda invivibile una normale vita. Nonostante le promesse di tavoli di discussione, le denunce e gli esposti delle associazioni ambientaliste, gli appelli sono rimasti senza risposta. I mesi passano, la Primavera è alle porte, ma il Comune, nonostante gli impegni del sindaco, non ha ancora messo in programma un piano di intervento che eviti alla città un’altra e ben più grave «guerra dei decibel».

Chi verrà ad Alghero se le piazze sono sottratte sistematicamente all’uso pubblico e le case esposte all’abuso dei padroni della musica? Che fare allora? Come difendere i propri diritti e chiedere il rispetto dei doveri? Quali sono le leggi che difendono dal rumore e che sanzionano le fonti di inquinamento? E soprattutto chi deve controllare? Cosa può fare infine il cittadino-vittima per difendersi dalla «musica passiva»? Per rispondere a tutte queste domande in punta di diritto l’avvocato Guido Rimini, del foro di Sassari, legato ad Alghero per storia famigliare e consuetudine esistenziale, ha stilato una specie di prontuario giuridico sulle leggi da rispettare e sulle procedure legali a difesa del cittadino.

Le leggi sulle immissioni sonore.
L’art. 659 del codice penale punisce la condotta di colui che “abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche … disturba le occupazioni o il riposo delle persone”; si tratta evidentemente di una norma che vuole tutelare non solo il riposo (che avviene generalmente in determinati orari del giorno), ma anche le normali occupazioni che possano essere disturbate da immissioni superiori alla normale tollerabilità.
L’art. 844 del codice civile è la norma fondamentale per il soggetto che subisce un rumore, consentendo la reazione e la tutela in sede giudiziale allorché le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità. La giurisprudenza considera “intollerabili” le immissioni che superino di tre decibel il rumore di fondo di quella zona (per quanto riguarda il rapporto tra privati).
La normativa pubblicistica, invece, non ha come obiettivo primario la tutela del singolo bensì è finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con quelle, spesso confliggenti, della produzione e del commercio. Considera che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo. Fissa dei limiti di accettabilità, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della fonte) sia in immissione (rumore misurato in prossimità del ricevente); tali limiti cambiano a seconda della zona della città e della fascia oraria, diurna (6-22) o notturna (22-6).
I comuni dovrebbero operare le classificazioni acustiche, dette “zonizzazioni”, individuando zone omogenee per elementi oggettivi e soggettivi al fine di stabilire in base alla normativa i limiti massimi di tollerabilità delle immissioni sonore.
Tra la “normale tollerabilità” prevista dall’art. 844 c.c. ed i “limiti di accettabilità” fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza: i limiti della normale tollerabilità sono più rigorosi rispetto a quelli di accettabilità.
Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità amministrativa ma essere superiore alla normale tollerabilità. Per contro, se supera i limiti di accettabilità, sicuramente oltrepasserà anche quelli della normale tollerabilità.


Difesa legale dalle immissioni rumorose.
1.Per prima cosa è opportuno inviare una diffida, personalmente o tramite un legale, intimando l’immediata cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose.
2.Qualora il soggetto disturbante crei turbativa alla collettività ovvero inquinamento ambientale, è consigliabile inviare la diffida per conoscenza, affinché si attivino, anche al Comune, alla Polizia Municipale (ed al Corpo Forestale se si è in ambito extraurbano), alla Provincia, al Prefetto ed a tutti coloro che debbano svolgere un’attività di tutela e garanzia del rispetto della normativa sulle immissioni acustiche e sul disturbo alla quiete pubblica.
3.Nel caso di omessa ottemperanza all’invito di cessazione o riduzione delle immissioni, si può ricorrere all’Autorità Giudiziaria in via civile, previa verifica che il rumore superi la normale tollerabilità; sarà onere di chi intende promuovere azioni volte all’inibizione della turbativa effettuare la verifica tramite tecnico specializzato (ogni sei mesi viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna - BURAS l’elenco aggiornato dei tecnici qualificati).
4.E’ possibile ottenere una tutela giudiziaria in via di urgenza agendo, tramite un legale, ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, poiché la sottoposizione al rumore può essere causa di danno alla salute dell’individuo, bene primario tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Il presupposto necessario è che ci sia il “pericolo di un danno grave ed irreparabile” a causa del quale non si può attendere la conclusione del giudizio ordinario. In questo modo si può ottenere in tempi ragionevolmente brevi un ordine del Giudice al soggetto disturbante (indifferentemente privato, impresa o pubblica amministrazione) di contenere il rumore entro la normale tollerabilità o, se impossibile, di cessare l’attività.
5.E’ anche possibile chiedere che si proceda penalmente nei confronti del soggetto disturbante, depositando anche personalmente (presso l’autorità di polizia giudiziaria o direttamente presso la Procura della Repubblica) una denuncia-querela; tale via è soggetta agli ordinari tempi di un giudizio penale.
6.Dopo avere depositato la denuncia-querela si può sollecitare il pubblico ministero affinché richieda il sequestro delle attrezzature per mezzo delle quali viene posta in essere la condotta illecita di turbativa.
7.Un’ulteriore possibilità è quella di agire (sia in sede civile che all’interno del procedimento penale, ove sia stato avviato) nei confronti del disturbatore ed eventualmente dell’Amministrazione rimasta inerte per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle attività rumorose.


Nella foto: l'avvocato Guido Rimini



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