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2 luglio 2004
L´e-mail valida ai fini probatori Nuove sentenze
I documenti spediti con la posta elettronica possono essere considerati una valida "forma scritta" anche per la legge italiana
Ormai si susseguono in Italia i decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di una semplice e-mail, che - secondo una corretta lettura dell´art. 10 comma II del T.U.D.A. - puo´ essere considerata valida "forma scritta", liberamente valutabile dal giudice ai fini probatori.
Il Tribunale di Mondovi´ ha emesso un nuovo decreto ingiuntivo basato esclusivamente sul riconoscimento di debito contenuto in una messaggio non cartaceo, ma di posta elettronica (decreto ingiuntivo n. 375 del 07.06.2004 - Dott. L. Acquarone) e che si distingue per chiarezza espositiva e approfondimento del problema, riportando in dettaglio la dottrina e giurisprudenza più recente che aveva già ampiamente trattato l´argomento.
In estrema sintesi, il Tribunale ha accolto in pieno la tesi del ricorrente secondo la quale: "Il documento informatico e´ la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La firma elettronica e´ l´insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica. L´e.mail e´ un documento informatico provvisto di firma elettronica, nel quale la coppia di dati "indirizzo mittente - headers" associati logicamente alla coppia di dati "username e password" soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000
Per leggere il decreto ingiuntivo: http://www.scint.it/news_new.php?id=466
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