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Red 2 ottobre 2008
Referendum Salvacoste, 9milioni di flop
Tanto è il costo previsto. Come trasformare un istituto di democrazia in mezzo per combattere battagie politiche tra opposti schieramenti. Se non vi fossero anche i quesiti sul gestore unico idrico si parlerebbe di autentico bluff
Referendum Salvacoste, 9milioni di flop

CAGLIARI - Domenica sardi al Referendum. Se non vi fossero anche i quesiti sul gestore unico idrico si parlerebbe di autentico bluff. Lo scontro polico si riduce, infatti, sulla cosidetta "Salvacoste" (legge n.8/2004), che condivisa o meno, ha già esaurito il suo compito. Ovvero quello di avviare l’iter per la scrittura del Piano Paesaggistico Regionale, approvato nel 2006. La sua definitiva decadenza risulta quindi già imminente, dal momento che è in dirittura d’arrivo la nuova legge urbanistica.

L’abrogazione produce l’effetto di eliminare la norma dal momento in cui è approvato il referendum in avanti. Non ha effetti, come si dice tecnicamente, “retroattivi”. In pratica, se vincesse il "Si", ciò produrrebbe l’eliminazione della L.R. n. 8/2004 dal 5 di ottobre 2008 in avanti. Ma la stessa legge continuerebbe ad avere piena efficacia dal 4 ottobre 2008 in dietro. Ne consegue che il PPR, previsto dalla legge “salvacoste”, essendo stato approvato il 5 settembre 2006 – dunque prima dell’abrogazione – non viene investito dagli effetti del referendum.

E' proprio per questa banale ragione che il comitato promotore non si era limitato a presentare il quesito referendario sull’abrogazione della l.r. n. 8/2004 ma anche quello relativo all’abrogazione diretta del PPR. Quesito poi non ammesso dall’Ufficio regionale del referendum, con decisione difesa dalla Regione davanti al Consiglio di Stato con intervento del WWF.

L’unico modo per cancellare il PPR (ammesso che i sardi lo vogliano) sarebbe quello di procedere alla redazione di uno nuovo. Inoltre, qualora venisse abrogata la L.R. n. 8/2004, nel predisporre un eventuale nuovo PPR la regione dovrà farlo secondo le previsioni contenute nella L.R. n. 45/1989, la quale, però, esclude ogni tipo di rinvio al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), rinvio che invece è compiuto dalla L.R. 8/2004. Occorre inoltre considerare che la l.r. 45/89 prevede norme di salvaguardia molto meno severe e prescrittive sotto il profilo della salvaguardia.

Per le stesse ragioni fin qui esposte, risulterebbe infondata anche la tesi secondo la quale, in caso di vittoria dei "Si", “cadrebbe la previsione del Piano Paesaggistico Regionale anche per le zone interne”.



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