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Raffaele Cadinu 29 luglio 2024
L'opinione di Raffaele Cadinu
Breve cronistoria del Colle del Calabona
<i>Breve cronistoria del Colle del Calabona</i>

Il Colle del Calabona è da anni una zona della città, assieme a poche altre, emblema di una specie di cani, quella particolare razza locale nota come dell’Ortolano. Il cane dell’Ortolano infatti non ha eccellenti doti di olfatto, non ne ha bisogno, così come non ha bisogno di ampi spazi. Vive in realtà tristemente, abbaiando di tanto in tanto presso l’orto dove è legato, solo per far capire che esiste; se l’orto venisse acquistato da altri padroni non gliene importerebbe nulla, tanto un tozzo di pane raffermo sotto il tavolo lo trova sempre. Così nel suo mesto vivere abbaia a comando, scacciando chi si avvicina all’orto, senza chiedersi nemmeno il perché debba abbaiare. L’ultimo ululo lo riferirei alla delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 15 luglio 2024, avente per oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOCALITÀ CALABONA: RIGETTO ALL’ADOZIONE. La vicenda pur complessa è in pratica breve: alcuni privati hanno presentato un progetto di lottizzazione su un’area C del PRG vigente, situata sul Colle del Calabona, a fianco del Centro Residenziale Anziani, area peraltro compresa tra le zone B già edificate del Comune di Alghero. A dire il vero il PRG assieme ad essa individua anche un’altra area, posta al di là del fiume e del ponte, quindi completamente separata. Questa separazione, esistente di fatto, e principalmente determinata dal rio Calabona e dall’omonimo ponte, è stata ratificata urbanisticamente il 13 gennaio 2017 (circa 37 anni dopo l’approvazione del PRG di Alghero, ancora vigente, che l’ha determinata). Con la delibera n. 17 del 13 gennaio 2017, infatti il Consiglio Comunale di Alghero stabiliva che la zona C compresa tra la zona B edificata e il limitrofo Centro Residenziale Anziani fosse da ritenere separata da quella posta al di là del ponte di Calabona.

A risolvere gli annosi dubbi fu lo Studio Legale D’Orsogna il quale, interpellato e pagato proprio dall’Amministrazione e quindi con i soldi dei cittadini, con un proprio formale Parere Legale Pro Veritate, chiariva le incertezze degli Uffici e dei Consiglieri Comunali. In particolare a pagina 11 punto 4 del parere Pro Veritate, si stabilisce oltre la separazione urbanistica anche la compatibilità dell’intervento di lottizzazione della parte di zona C (quella limitrofa alla zona B summenzionata) al Piano Paesaggistico Regionale. Il Piano Paesaggistico all’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del PPR, sancisce infatti che: “sono altresì realizzabili in conformità ai vigenti strumenti urbanistici comunali gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali e insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini”. Nel caso in esame l’Avvocato D’Orsogna chiarisce che l’intervento rientra tra quelli realizzabili previsti dalla disciplina transitoria di cui all’articolo 15 citato, in quanto risulta: immediatamente contiguo al centro abitato, ad est la trama edilizia risulta continua a partire dalle zone B edificate sul prolungamento di via Carbia, confina a Sud con la zona S4 servizi pubblici e S1 verde pubblico, ad Ovest e a Est con strade di PRG (Alghero Bosa e via Carbia) risultando pertanto intercluso “da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitano i confini”.

A quel punto il Consiglio Comunale approvava la Delibera basata proprio su tale parere legale, e che risulta peraltro allegato in modo integrante e sostanziale alla Delibera stessa, ad oggi sempre esecutiva. Sulla base di tale Delibera, i vari proprietari della zona C hanno fatto istanza al Comune per l’approvazione della lottizzazione, ma i padroni dei cani degli ortolani, gli stessi che da quasi 30 anni trattengono il PUC agli arresti domiciliari, rimanevano inerti e la pratica rimaneva nel limbo degli uffici. A quel punto non rimaneva altro, da parte degli stessi Istanti, di richiedere l’intervento di un Commissario ad Acta, con spendita di ulteriori danari pubblici, in quanto l’Amministrazione inerte non agiva e per di più continuava a dimenticare la propria delibera n. 17 del 13 gennaio 2017.
Il Commissario a quel punto intimava agli amministratori di portare il progetto in Consiglio Comunale come previsto dalla norma, ma una volta portato in Aula sorgeva il parere negativo del Dirigente relatore basato sul fatto che, a sua deduzione, il lotto non era intercluso e quindi non rientrava tra quelli ai quali il PPR permetteva l’approvazione in regime transitorio, cioè anche in assenza di adeguamento del PRG al PPR. Quindi il Consiglio Comunale, dimentico della propria delibera esecutiva del 2017, con una nuova Delibera di Consiglio del 15 luglio 2024 che non abroga la precedente, APPROVAVA IL DINIEGO DELL’ADOZIONE, un ossimoro degno del cane dell’ortolano del più grande orto di cavoli mai coltivato in città!.

L’Amministrazione Comunale in pratica è andata contro se stessa nell’irrispetto della Certezza del Diritto ed in questo caso dell’Azione Amministrativa. Quella Certezza del Diritto quale decantato principio che dovrebbe difendere i cittadini proprio dagli abbai dei cani degli ortolani, purtroppo disseminati nelle amministrazioni grazie alle promesse principalmente diffuse con i santini elettorali.
E’ indubbio che la «certezza dell’azione amministrativa» debba avere stabilità. Questo significa che il provvedimento deve avere la caratteristica di essere incontestabile e quindi a produrre effetti duraturi nel tempo. Se così non fosse ogni provvedimento sarebbe contestabile e quindi annullabile anche dopo aver prodotto i sui effetti. Per tali motivi nel diritto amministrativo vi sono tre principi sostanziali che sono:
1. Principio del legittimo affidamento, volto a tutelare situazioni consolidate nel tempo, imponendo che uno stato di vantaggio riconosciuto ad un soggetto mediante un provvedimento amministrativo non possa essere rimosso se ciò non sia strettamente necessario per il conseguimento del pubblico interesse e salvo indennizzo.
2. Principio della certezza del diritto, che assicura la prevedibilità e la conoscibilità delle situazioni giuridiche e dei rapporti giuridici.
3. Principio del giusto procedimento, che garantisce il diritto di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, assicurando altresì che lo stesso sia svolto in maniera imparziale, democratico e trasparente.

Al livello costituzionale, il punto di riferimento più importante è indubbiamente l’articolo 97 Cost., che impone che l’operato della P.A. sia basato sui principi di efficienza ed imparzialità. Il testo del sopracitato articolo recita infatti che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”, si hanno quindi i conseguenti ulteriori combinati principi:
1. Principio di imparzialità, esplicitamente sancito nell’articolo 3 Cost. (principio di eguaglianza) e articolo 97 Cost., che dispone che la P.A. agisca nel pieno rispetto della giustizia, evitando comportamenti discriminatori nei confronti dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa.
2. Principio di ragionevolezza (o razionalità) in forza del quale le scelte attuate dalla P.A. devono risultare coerenti rispetto alle premesse fattuali e di diritto poste a base della decisione stessa.
3. Principi di collaborazione e buona fede, sanciti nell’art.1, comma 2 bis, L. n. 241/1990 che devono improntare i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini. All’interno di tali principi vi rientrano l’obbligo di concludere esplicitamente il procedimento mediante l’adozione da parte della P.A. di un provvedimento finale espresso (art. 2, L. 241/1990); nonché l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi per esternare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno portato alla adozione di una data determinazione. In altri termini il valore della certezza impone di evitare che un atto pubblico possa essere messo indefinitamente in discussione davanti al giudice da chi abbia interesse alla sua eliminazione. Pertanto la previsione attuata dalle leggi di un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di nullità serve a tutelare la «stabilità del provvedimento amministrativo» e la «certezza dei rapporti giuridici».

Per tale principio il codice del processo amministrativo (art. 31, comma 4) vincola l’esercizio dell’azione di nullità a un preciso termine decadenziale (centottanta giorni). L’accezione di «certezza» fa riferimento all’attitudine del provvedimento a non essere posto in discussione e a conservare i propri effetti nel tempo. In tal modo la certezza è sinonimo di inoppugnabilità, incontestabilità, intangibilità: il grado di certezza di un provvedimento amministrativo indica la sua capacità a durare e produrre effetti nel tempo ed è inversamente proporzionale al suo grado di annullabilità, in via giurisdizionale o di autotutela. L’Amministrazione di Alghero invece, nel suo comportamento non imparziale, non rispettando la propria delibera esecutiva n. 17 del 13 gennaio 2017, non ha agito a mio avviso nel rispetto dei principi summenzionati, infatti per l’Amministrazione di Alghero lo stesso comparto urbanistico a volte è intercluso e a volte no. A dire il vero abbiamo addirittura anche la via di mezzo cioè la mezza interclusione!!: basta vedere (non guardare) la “lottizzazione Mastrandrea”, quella posta lungo la bretella del Carmine, la quale è stata approvata per metà al punto che è stata realizzata “mezza carreggiata stradale”, solo la metà dei marciapiedi e nemmeno lo sbocco della strada di lottizzazione nella strada vicinale passante nel retro del quartiere del Carmine. A questo peggio però si aggiunge anche la beffa infatti, con la prossima realizzazione dell’ultimo tratto di circonvallazione ANAS, i fabbricati noti come intervento RINALDI, non potranno avere più lo sbocco sulla costruenda strada, poiché il lotto affianco è stato classificato NON INTERCLUSO, quindi non edificabile e pertanto quei residenti dovranno acquistare un elicottero!.

Un ennesimo insulto alla pazienza e all’intelligenza dei cittadini messo in atto con un grande abbaio del solito cane dell’ortolano, incontestato vice-padrone dell’orto di cavoli. Così con le medesime Leggi e con il medesimo PPR, da una parte si può approvare mezza lottizzazione e l’altra mezza no!, poiché la prima mezza lottizzazione (quella realizzata) non dovrebbe essere interclusa mentre l’altra mezza (quella da realizzare) invece si, una specie di mistero della fede celebrato dal santone di turno. A Calabona invece, dopo una delibera di Consiglio del 2017, suffragata da una relazione Pro Veritate, si stabiliscono finalmente i punti fermi per redigere il progetto di lottizzazione, che dopo essere stato presentato rimane nel limbo e, tra la fine della consiliatura Conoci e l’inizio di quella Cacciotto, giunge ad una pseudo istruttoria con un parere negativo, in quanto il comparto non è intercluso!!. Ma come può essere?, l’Amministrazione fa redigere una relazione Pro Veritate, la integra in una delibera che rende esecutiva!, la relazione dimostra e quindi attesta che il lotto è intercluso!, i consiglieri votano la delibera approvandola, e dopo nella successiva consiliatura (quella Cacciotto) bocciano il progetto facendo proprio il parere del Dirigente che verosimilmente non considera la delibera del 2017!!. Tra l’altro quello attuato sarebbe a mio avviso un decorso irrituale, in quanto non sono state convocate le Commissioni Consiliari per dare modo agli Istanti e ai Progettisti di discutere ed eventualmente fare delle integrazioni al Piano di Lottizzazione proposto. Inoltre in sede di seduta del Consiglio il Dirigente, nella propria relazione, ha sollevato nuove carenze documentali quali la relazione di invarianza idraulica e la Valutazione Ambientale, mai richieste come integrazioni al progetto a seguito dell’istruttoria e ciò in aperto contrasto con i principi della Legge 241/1990 che perentoriamente lo prevede. E così per l’ennesima volta il muro di gomma che circonda l’orto dei cavoli della città produce i suoi effetti di ingiustificata chiusura di un procedimento grazie agli abbai dei cani dell’ortolano di turno.
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