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Cor 18 novembre 2022
Adiconsum diffida Egas per conguagli illegittimi
Sul caso dei conguagli della società Abbanoa, Adiconsum Sardegna ha presentato oggi una diffida a EGAS - Ente DI Governo dell’Ambito della Sardegna e alla Commissione per il Controllo Analogo affinché sia inibita al gestore la riscossione dell’importo dei conguagli per le partite pregresse 2005–2010
Adiconsum diffida Egas per conguagli illegittimi

CAGLIARI - «Per quanto riguarda la Sardegna l’Autorità d’Ambito (ATO), con Deliberazione n. 223 del 16 dicembre 2010, ha quantificato i conguagli relativi al periodo 2005-2010 nell’importo di 88,78 milioni di euro successivamente attualizzato con Deliberazione del Commissario n.18 del 26 giugno 2014 – scrive Adiconsum nell’esposto – Il diritto di esigere tale importo si è prescritto alla data del 16 dicembre 2015, ancor meno tale importo può essere suscettibile di riscossione ora in quanto ciò si tradurrebbe in un artifizio che vanificherebbe l’effetto preclusivo imposto dalle norme regolamentari all’epoca vigenti improntate al rispetto del price cup. La riscossione indebita delle somme relative al periodo 2005-2010 da parte del Gestore, impregiudicata l’azione inibitoria in corso avanti al Tribunale di Nuoro, deve essere vietata in quanto trattasi di “credito inesigibile” per le suesposte ragioni che si rende necessario disporre affinché il medesimo Gestore provveda alla restituzione di quanto indebitamente percepito».

Sulla base di tali motivi, Adiconsum Sardegna ha diffidato Egas - Ente DI Governo dell’Ambito della Sardegna e la Commissione per il Controllo Analogo di cui all’art. 7 bis della L.R. n. 4/2015 per l’esercizio del controllo analogo di Abbanoa S.p.A., a «promuovere, ciascuno nell’ambito della rispettiva competenza, ogni doverosa iniziativa finalizzata affinché sia inibita al Gestore la riscossione dell’importo dei conguagli per partite pregresse 2005–2010 nell’importo di 88,78 milioni di euro, oltre che di quanto ad essa riconosciuto a titolo di attualizzazione del credito considerato inesigibile, e promuovere, ciascuno nell’ambito della rispettiva competenza, ogni doverosa iniziativa finalizzata a fare in modo che Abbanoa S.p.A. restituisca agli utenti quanto dagli stessi corrisposto a titolo di conguaglio partite pregresse 2005–2010. Il tutto con espressa avvertenza che infruttuosamente decorso il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della presente, verranno assunte tutte le iniziative in ogni competente sede utili per la tutela delle ragioni dei consumatori/utenti».



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