S.A.
30 gennaio 2022
Consulta salva parte del piano casa Stop alle deroghe Ppr
La Corte Costituzionale salva in parte il Piano casa della Sardegna impugnato dal Governo a marzo dello scorso anno. Nella sentenza depositata si fa riferimento a 21 dichiarazioni di illegittimità, 13 di non fondatezza, 3 di inammissibilità
CAGLIARI - La Corte Costituzionale salva in parte il Piano casa della Sardegna impugnato dal Governo a marzo dello scorso anno. Nella sentenza depositata ieri si fa riferimento, infatti, a 21 dichiarazioni di illegittimità, 13 di non fondatezza, 3 di inammissibilità.Roma aveva contestato ben 27 dei 31 articoli della legge regionale, la Consulta è stata evidentemente molto meno severa. In generale sono condivise le censure del Governo sulla proroga del Piano casa perché «è proprio l'indefinito succedersi delle proroghe, ancorate all'entrata in vigore di una nuova legge regionale sul governo del territorio o a termini di volta in volta differiti, che interferisce con la tutela paesaggistica e determina il vulnus denunciato dal ricorrente».
Inoltre, «la legge regionale, consentendo interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, e così danneggia il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale». In secondo luogo, la Consulta boccia tutte le norme che derogano al Piano paesaggistico regionale, non derogabile senza una copianificazione Stato-Regione. Il fatto è che in alcuni casi, secondo i giudici, le norme bocciate non «recano alcuna deroga al Ppr». Da qui la non fondatezza e non ammissibilità delle censure corrispondenti a queste ultime.
In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di buona parte dell'articolo 5 della legge regionale che riguarda gli incrementi volumetrici nelle zone urbanistiche residenziali, di espansione residenziale, turistiche proprio per mancanza di compatibilità con le prescrizioni del piano paesaggistico regionale. Non sono fondate, invece, le censure sugli incrementi in zona A, cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale.
La Consulta salva poi la parte dell'articolo 5 che, allo scopo di prolungare la stagione turistica consente, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive. Salvo anche l'articolo 6 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti), il 7 (interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra), l'8 (interventi per il riuso di spazi di grande altezza), e il 28 sulle zone umide. Su quest'ultimo, in particolare, la Corte dice: «Il ripristino, per le zone umide, della fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia non determina, pertanto, la dedotta compromissione della tutela paesaggistica che rappresenta il fulcro di tutte le censure. Ne discende la non fondatezza delle questioni promosse a tale riguardo dal ricorrente, in tutti i profili evocati».
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