ALGHERO - «L’asserito impatto sociale negativo derivante dell’attività di riscossione è imputabile solo ed esclusivamente al Comune che di fatto ha costretto Step s.r.l. a spedire tutti gli atti di accertamento in un ristretto arco temporale». E' la pesante accusa indirizzata al sindaco Mario Conoci, all'assessora Giovanna Caria ed ai funzionari del settore finanziario, a pochi gironi dalla naturale scadenza del contratto con la società che gestisce la riscossione coattiva per conto del Comune. Ad Alghero si accende così la polemica con l'Amministrazione, in mezzo gli algheresi su cui negli ultimi mesi sono piovute migliaia di cartelle. Non vanno proprio giù, infatti, le parole utilizzate da
Mario Conoci, tanto che la
Step invia una lunga e articolata missiva in Comune sottoscritta dagli avvocati Guastamacchia e Çerbo Kesucht, nella quale, punto su punto, si contraddicono le dichiarazioni del Primo cittadino contenute nella
lettera aperta indirizzata ai cittadini. Fino a chiederne una «tempestiva rettifica» ed intimando allo stesso sindaco «di astenersi, per il futuro, da ulteriori interventi pubblici pregiudizievoli degli interessi, dell’immagine, della reputazione commerciale e delle capacità imprenditoriali della Società».
Strascichi giudiziari all'orizzonte. I legali della
Step, infatti, nel ribadire che la società ha sempre svolto il proprio lavoro nel rigoroso rispetto della legge e dell’etica professionale di settore e mai svolto alcuna attività di dubbia legittimità, sottolineano come «sia proprio la Step vittima di altrui condotte non conformi a legge rispetto alle quali formuliamo ogni riserva». I legali parlano di lettera «pretestuosa e infondata», ove sono riportare «affermazioni del tutto ingiustificabili in un’ottica informativa, risolvendosi in un’aggressione gratuitamente lesiva degli interessi, dell’immagine, della reputazione della Step». Numerosi i punti pubblicamente contestati al sindaco, ad iniziare dalla scadenza contrattuale: «il capitolato speciale d’appalto stabilisce la durata dell’incarico in tre anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, avvenuta il 29 maggio 2018, sì che la concessione non perverrà a scadenza il 9 maggio»; «indipendentemente dalla scadenza dell’accordo, Step s.r.l. dovrà continuare a gestire le pratiche non definite (curando, in particolare e tra l’altro, l’emissione degli atti di riscossione coattiva relativi agli avvisi di accertamento emessi, notificati e non riscossi alla data di scadenza del contrato) e a completare le procedure di riscossione coattiva (art. 17 del capitolato d’oneri)».
Step sottolinea come l’emissione degli atti di accertamento per le annualità oggetto di concessione (fra cui rientra anche il 2020), costituisca attività che rientra indiscutibilmente nell’oggetto dell’accordo e come non possa essere «raccomandata» di non di attivarsi per porre in essere tutte le attività necessarie a garantire la soddisfazione dei crediti tributari dell’Ente. Così come rimanda al mittente definendo «inconsistente» l’accusa di «emettere avvisi di accertamento relativi a terreni agricoli che vengono tassati come fabbricabili», come reputa peraltro «infondato» l'aver reso difficoltoso il ravvedimento operoso da parte dei contribuenti, tenuto conto che la relativa facoltà è per legge (nonché sulla base del regolamento comunale sulle entrate) esercitabile soltanto qualora non sia iniziata una procedura accertativa. «Il presunto impatto sociale negativo derivante dell’attività di riscossione è imputabile solo ed esclusivamente al rifiuto del Comune di ampliare la durata del rapporto contrattuale - rimarcano infine i legali - ciò che ha costretto Step s.r.l. a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente dedotte (ivi compresa la spedizione degli atti di accertamento) entro il ristretto termine di scadenza della concessione». «E' proprio per trovare una ragionevole soluzione ai problemi generati dalle decisioni comunali che, già in data 8 settembre 2020, al Comune è stata proposta, a termini di legge e di contratto, la proroga del rapporto concessorio (invero, contrattualmente prevista), ipotesi irragionevolmente negata dai rappresentati dello stesso Comune». Infine il passaggio sugli incassi: «tramite l’attività di accertamento svolta da Step, il Comune ha potuto recuperare introiti – tutti relativi ad annualità d’imposta pre-Covid – per oltre 5.000.000 di euro, introiti ben superiori a quelli realizzati dalle precedenti gestioni, nonostante compensi di oltre il doppio rispetto a quelli da versare a Step».
Poi la mazzata finale: E' fin troppo evidente che stigmatizzare con accostamenti suggestionanti che Step s.r.l. svolge un’attività di dubbia legittimità, «fortemente aggressiva», in «danno ai contribuenti» e con il solo obbiettivo della «massimizzazione del profitto di impresa», vale unicamente ad esibirsi in giudizi apodittici basati su affermazioni non rispondenti al vero e a scopo chiaramente propagandistico, se non addirittura scandalistico. In realtà, Step s.r.l. giammai ha svolto attività illecite o assunto contegni non «corretti o eticamente e moralmente irreprensibili» e men che mai ha operato in «danno ai contribuenti» (a meno che per danno non si in tenda l’impegno per assicurare il doveroso adempimento degli obblighi fi scali ex art. 53 Cost. da parte dei contribuenti): «è semmai vero il contrario, dal momento che si è adoperata in molteplici occasioni supportando fattivamente i contribuenti e fornendo loro una consulenza specifica per rimuovere degli scostamenti negli archivi catastali e tributari presenti» precisano i due legali che concludono: In tale contesto, sottolineare maliziosamente che il solo «obbiettivo» di Step s.r.l. è la «massimizzazione del profitto di impresa» serve unica mente a modificare, in senso peggiorativo, il giudizio che i consociati e gli operatori economici hanno della nostra assistita, come se il dovere di pa gare le imposte e il loro livello percentuale dipendesse in qualche modo da scelte della concessionaria e non invece del Comune.