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Red 11 gennaio 2021
«Caccia, ordinanza Solinas illegittima»
A denunciarlo è Alberto Manca, parlamentare e facilitatore del Movimento 5 stelle, che sottolinea: «Durante i giorni di “Zona arancione”, la caccia non rientra nelle libertà fondamentali ed essenziali della persona»
«Caccia, ordinanza Solinas <i>illegittima</i>»

CAGLIARI - «Ancora una volta, il presidente della Regione Christian Solinas tenta di tenere in caldo il proprio bacino di voti attraverso le ordinanze che prendono vita durante la notte e che sono fondate su basi giuridiche precarie. Tutto pur di tentare di ammaliare l’elettorato, addirittura si consente ad una specifica categoria di poter infrangere le leggi dello Stato volte alla tutela della salute pubblica e di andare incontro a pericoli di contagio da Covid-19. L’ordinanza del presidente della Regione Sardegna n.2/2021, Prot. n.166 è illegittima, la Regione ha tentato di sovrapporsi allo Stato». Lo afferma il parlamentare sardo del Movimento 5 stelle Alberto Manca, dopo la pubblicazione del provvedimento [LEGGI].

«L’ordinanza di Solinas crea di fatto una netta disuguaglianza e dei privilegi a favore dei cittadini che praticano la caccia a discapito di altri cittadini che normalmente praticano attività sportive o di interesse ambientale a livello individuale. Gli esempi li troviamo nel birdwatching (un lavoro di forte valenza per la tutela ambientale), il windsurf, il surf, il kytesurf, il tennis, il golf, solo per citarne alcuni. Chi pratica queste attività – sottolinea Manca - non lo può fare nei capoluoghi di provincia, in cui i circoli sono aperti per i residenti e non lo può fare spostandosi su tutto il territorio regionale, come invece è consentito ai cacciatori. Nell’ordinanza pubblicata nella notte del 9 gennaio, si disciplinano anche le modalità di consumo del tipico pranzo dei cacciatori in giornate in cui ristoranti e bar sono chiusi nel rispetto delle leggi statali. Insomma, il provvedimento del presidente della Regione non tiene conto della norma tacita dei “due pesi e due misure”, o semplicemente non tiene conto del rispetto dei cittadini e della salute pubblica ma anzi, crea discrepanze tra le diverse categorie di lavoratori e cittadini».

«Dal punto di vista giuridico, non rientra tra le competenze del presidente della Regione poter adottare provvedimenti derogatori rispetto alle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus adottate dal Governo. L’ordinanza del presidente della Regione non può contrastare le disposizioni previste da un Decreto Legge, in particolare il Dl n.1/2021 art.1, comma2, il quale ha disposto che: “Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”. Inoltre, sulla base di Decreti legge e Leggi esistenti – insiste il facilitatore pentastellato - il presidente della Regione non può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle decise dal Governo. Nel caso in cui questo dovesse avvenire, si tratterebbe di una decisione presa d’intesa con il ministro della Salute».

«Si evince che l’ordinanza del presidente della Regione, autorizzando lo spostamento tra Comuni per consentire lo svolgimento della caccia, consegue l’effetto di allentare (fino al 15 gennaio, termine finale dell’ordinanza) il divieto derivante dal collocamento della Regione Sardegna in “Zona arancione”, valevole per l’intero territorio nazionale nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 in base all’art.1 del Dl n.1/2021 ed eventualmente nei giorni successivi qualora la Regione venga collocata, in base alle ordinanze del ministro della Salute, in uno scenario di elevata gravità (livello di rischio 3). Il provvedimento che apre le maglie all’esercizio della caccia fino al 15 gennaio 2021, consentendo lo spostamento in tutta la Sardegna anche nei giorni di Zona arancione, non rientra tra le libertà fondamentali ed essenziali della persona riconosciute dalla Costituzione. E’ la Corte costituzionale a confermarlo con una sentenza in cui si evince che “La cosiddetta libertà di cacciare non è un diritto costituzionale garantito, ma una facoltaà che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di libertà individuale, è soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale...” (sentenza del 27 giugno 1973). Inoltre, l’esercizio della caccia non rientra tra le situazioni di necessità per cui il cittadino può spostarsi al di fuori del proprio comune di residenza, come previsto dal Dl 1/2021», conclude l'onorevole Manca.

Nella foto: il deputato Alberto Manca



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