ALGHERO - Il primo colpo di scena era datato
dicembre 2019: dopo circa otto mesi dall'aggiudicazione provvisoria del campo di atletica polivalente di Maria Pia all'
Apd Antonello Cuccureddu 1969, la Commissione di gara aveva escluso l'associazione per un vizio formale nel soccorso istruttorio, riassegnando la struttura alla
SSD Nettuno, nonostante un'offerta decisamente inferiore
(85,09 contro 50,90 il punteggio finale dell'offerta tecnica ed economica).
Così a
febbraio l'Associazione
Apd Antonello Cuccureddu 1969 aveva promosso il ricorso al Tar contro il Comune di Alghero. Ieri, puntuale, è arrivata la sentenza - per certi versi abbastanza scontata - che riammette l'associazione a tutti gli effetti in gara. I magistrati del tribunale amministrativo presieduto da Francesco Scano hanno infatti ritenuto di accogliere l’impugnazione presentata dai legali Luigi Azzena e Renato Margelli nella parte più importante, ossia l’esclusione dalla gara.
La sentenza in questo contesto è perentoria per il Comune algherese: «L’amministrazione - scrivono i giudici nel dispositivo - nel governare le procedure di gara, deve perseguire sempre l’interesse pubblico della maggior partecipazione, anche per incrementare al massimo le possibilità di scelta, al fine di reperire l’offerta realmente più vantaggiosa (ove nel caso di specie la ricorrente aveva presentato un’offerta con punteggio quasi doppio rispetto a quello dell’altra concorrente), e non debba inutilmente penalizzare i concorrenti, secondo i principi di imparzialità e buon andamento espressi anche dalla Costituzione».
E ancora: «l’Amministrazione avrebbe proceduto all’esclusione senza verificare la possibilità dell’accesso ai requisiti generali del concorrente tramite il
Cig da questi consegnato relativo alla gara precedente, circostanza confermata dal fatto che la relativa questione è stata oggetto di successivo quesito all’
Anac da parte dell’Amministrazione comunale medesima, come effettivamente risulta dal contenuto del quesito depositato in giudizio». Per l'avvocatura comunale l'unica amara vittoria circa la compensazione delle spese (in quanto l'errore materiale era stato formalmente commesso dalla ricorrente).
L'esclusione della
Cuccureddu 1969 dalla gara aveva fatto molto discutere in città, anche perchè dovuta ad un mero errore nella presentazione del
PassOe (il codice generato automaticamente che certifica e comprova circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici). Errore commesso quando la commissione di gara aveva già aperto il soccorso istruttorio per entrambe le società in gara. Spetterà adesso alla stessa commissione annullare la proposta di aggiudicazione formulata alla
SSD Nettuno (essendo un atto endoprocedimentale il
Tar non avrebbe mai potuto esprimersi), riammettere la
Cuccureddu 1969 e assegnarle definitivamente il campo.