I Consiglieri Regionali
19 febbraio 2004
Caso AirOne, si muovono anche i politici regionali
Pubblichiamo di seguito l’interrogazione dei consiglieri regionali Dettori, Pacifico, Demuru, Lai, Scano sul grave episodio di discriminazione di AirOne nei confronti della bambina disabile
I sottoscritti Consiglieri regionali, APPRESO che in data 18 febbraio 2004 una bambina disabile sarebbe dovuta partire con il primo volo Alghero-Milano alle ore 6,30 per una importante visita medica; tale rotta è gestita in regime di continuità territoriale dalla compagnia Air One;
al momento di ritirare il biglietto è stato comunicato alla mamma che “animali, carichi speciali e disabili” non possono partire con il primo volo;
la famiglia è dovuta ricorrere ad un intervento speciale da parte dell’équipe medica che segue la bambina per poter spostare l’orario di prenotazione della visita e non perdere l’appuntamento, atteso da mesi; APPRESO ALTRESI’ che: la Commissione Europea ha promosso un codice di autoregolamentazione per le compagnie aeree che le impegnerebbe a rispettare i diritti umani dei viaggiatori disabili; una Direttiva interna della Compagnia Air One, che risale al 25 ottobre 2003, impedisce alle persone con disabilità di poter volare come tutti a determinati orari, considerando la carrozzella come un carico speciale, e come motivo valido la rapidità, infatti, il primo aereo che parte dalla Sardegna deve trattenersi il meno possibile a Milano e quindi, per precauzione…disabili, animali e merci ingombranti devono rimanere a terra; tale direttiva contrasta con quella emanata il 27 gennaio 1994 (Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che aveva per tema i “Principi sull’erogazione dei pubblici servizi”, tra i principi:
l´erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l´accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell´erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti;
l´eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
i soggetti erogatori hanno l´obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.
CHIEDE di interrogare il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore dei Trasporti per sapere come intendono intervenire con la massima urgenza, a difesa del diritto di mobilità di tutti i cittadini nel rispetto degli irrinunciabili principi di civiltà, al fine di provvedere all’immediata revoca di ogni disposizione discriminatoria operata dalle compagnie aeree affinché le medesime si adeguino al codice di autoregolamentazione emanato dalla Commissione Europea “che le impegna a rispettare i diritti umani dei viaggiatori disabili”, e che il libero movimento sui trasporti sia consentito senza l’obbligo di modificare i tempi e gli orari della propria vita.
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