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Red 25 aprile 2020
Alghero: jogging vicino a casa
Pubblicata ieri sera l’ordinanza del sindaco Mario Conoci, che revoca le precedenti ordinanze n.2, 5 e 7, ed introduce, fermo restando l’obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni ed il consentire gli spostamenti temporanei ed individuali motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, alcune importanti modifiche
Alghero: jogging vicino a casa

ALGHERO - Pubblicata ieri sera (venerdì) l’ordinanza del sindaco di Alghero Mario Conoci, che revoca le precedenti ordinanze n.2, 5 e 7, ed introduce, fermo restando l’obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni ed il consentire gli spostamenti temporanei ed individuali motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, alcune importanti modifiche. È consentita, in armonia le con le prescrizioni di cui al dpCm del 10 aprile, l’attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da altre persone di almeno un metro e, comunque, muniti di mascherina.

Negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo, è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente in caso di spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; nel caso di spostamento per motivi di lavoro e in relazione al tragitto da e per il luogo di lavoro di uno di essi; per ragioni di assoluta necessità. Inoltre, è consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l’espletamento dei loro bisogni fisiologici, ma solo per un breve periodo di tempo; gli spostamenti dovranno avvenire nelle immediate vicinanze della propria residenza, dimora o domicilio e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro e senza creare assembramenti.

Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio, bar tabacchi e sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal dpCm del 10 aprile e hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro. Le attività commerciali, in base allo stesso decreto, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchini, saranno chiuse la domenica fino al 3 maggio compreso, oggi (sabato) e venerdì 1 maggio. Consentito ai titolari di licenza per il servizio Taxi o Ncc anche svolgimento del servizio di trasporto di generi alimentari e beni di prima necessità. Il servizio potrà essere svolto previo accordo con i titolari delle attività commerciali, fino all’abitazione del consumatore.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni nelle zona a traffico limitato, rubricato “Disciplina degli accessi e sosta nella Zona a traffico limitato”, è consentito, previa comunicazione al Comando di Polizia municipale del numero di targa, l’accesso di veicoli adibiti al trasporto di prodotti relativi ad attività di ristorazione (pasti e cibi preparati) e ad attività artigianali di preparazione di prodotti alimentari situati all’interno della Ztl (di m.c.p.c. inferiore a 2,5tonnellate) in qualsiasi giorno e senza limitazioni di orario. La deroga è efficace limitatamente ad un solo veicolo per attività e non si applica agli accessi alla Ztl per il trasporto di materie prime, semilavorati e merci per i quali, invece, permane l’obbligo di osservare le fasce orarie previste.
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