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Marco Vuchich 17 febbraio 2004
Niente animali e disabili sul primo volo di AirOne
Il volo delle 6,30 per Milano vietato ad una bambina in carrozzella. L’ Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna denuncia il fatto alla Corte di Giustizia Europea
Niente animali e disabili sul primo volo di AirOne

Carichi speciali, animali e disabili non possono partire con i primi voli del mattino! E’ questa la laconica risposta che si è sentita sbattere in faccia la mamma di una bambina celebrolesa al momento di prenotare il volo delle 6,30 nella tratta Alghero-Milano. Le disposizioni di AirOne, unico gestore dall’aeroporto algherese per il capoluogo lombardo, si rifanno alla direttiva interna del 25/10/2003 della stessa compagnia aerea, che prevede una brevissima permanenza a Milano dell’aeronave. Le carrozzine per disabili sono considerate “carichi speciali” e per tale motivo non possono essere caricate a bordo durante il volo; la disponibilità è estesa solamente i voli successivi. Nemmeno partendo da Cagliari è stato possibile prenotare il primo volo delle 6,25 e per tale motivo la disperata mamma ha dovuto chiedere di poter spostare l’orario di appuntamento della visita medica per la figlia disabile. Una vera e propria discriminazione con l’aggravante dell’umiliazione per essere equiparati ad animali o carichi speciali.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994
"Princìpi sull´erogazione dei servizi pubblici"
(Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43)

Eguaglianza.
1. L´erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l´accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell´erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
2. L´eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
2. Imparzialità. 1. I soggetti erogatori hanno l´obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.
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