Red
9 giugno 2017
Psa e caccia al cinghiale: calendario
Peste suina africana: emanato il Quarto provvedimento che regolamenta la prossima stagione di caccia al cinghiale. Il responsabile dell’Unità di progetto per l’eradicazione della Peste suina africana e direttore generale della Presidenza della Regione Alessandro De Martini, ha emanato infatti il Quarto provvedimento attuativo
CAGLIARI - Autorizzazioni per lo svolgimento della caccia al cinghiale, scadenze per la presentazione delle domande e formazione obbligatoria per i cacciatori sono i passaggi centrali dell’aggiornamento normativo che regolamenta la prossima stagione venatoria. Il responsabile dell’Unità di progetto per l’eradicazione della Peste suina africana e direttore generale della Presidenza della Regione Alessandro De Martini, ha emanato infatti il Quarto provvedimento attuativo del programma di eradicazione della Psa 2015-2017, recante misure di contrasto alla malattia dei maiali nelle popolazioni di cinghiali selvatici ed allevati. Tali misure hanno l’obiettivo di garantire la sorveglianza epidemiologica sui cinghiali e la regolamentazione della caccia, sempre del cinghiale, nelle aree di vincolo per la presenza del virus. Gli interventi si integrano, o in qualche parte si sostituiscono, alla normativa già vigente. L’autorità competente all’adozione delle autorizzazioni per le attività venatorie è il rappresentante dell’Azienda per la tutela della salute in seno all’UdP, pertanto, i servizi di sanità animale, incaricati di ricevere le domande e le comunicazioni, e gli ispettorati del Corpo forestale e di vigilanza ambientale dovranno raccordarsi con l’Ats.
I termini improrogabili per la presentazione delle istanze da parte dei cacciatori per svolgere le attività venatorie al cinghiale, nella prossima stagione, sono distinti a seconda che si tratti di zone non infette o infette da Psa nel selvatico. Nel primo caso, la scadenza è il 30 settembre, mentre per secondo è il 30 luglio. Non saranno consentite ulteriori proroghe per la presentazione delle domande di nuova autorizzazione, di rinnovo o di comunicazioni relative alle zone non infette. Per quanto riguarda l’elenco dei componenti della compagnia, è stata prevista la possibilità di comunicare eventuali modifiche o integrazioni, nelle zone infette, fino al 30 settembre. I cacciatori possono presentare domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione (in deroga). Inoltre, da questa stagione venatoria, con l’obiettivo di semplificare le procedure, è consentito anche il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata nell’annata precedente, purché non siano mutati i requisiti fondamentali previsti per lo svolgimento delle attività di caccia. Le istruttorie relative all’adozione delle autorizzazioni di rilascio o rinnovo sono eseguite dai Servizi di sanità animale che chiedono al Cfva il parere di competenza. La formazione obbligatoria per i cacciatori sarà assicurata dall’Agenzia Laore e si terrà in un periodo compreso tra il giorno di pubblicazione della determinazione (per l’annualità in corso) o l’1 aprile (per le annualità successive) ed il 31 ottobre, fermo restando che l’Agenzia potrà integrare o estendere il periodo, qualora lo ritenga necessario. I soggetti referenti e sostituti che abbiano già ricevuto l’attestato di partecipazione al corso, nell’annualità venatoria precedente, sono esentati dalla formazione.
Inoltre, il Quarto provvedimento prevede che siano sottoposte a recinzione le sole Aziende turistico-venatorie e le Zone addestramento cani ubicate nei macroareali infetti. Il provvedimento di proroga per adeguare questi siti con le recinzioni necessarie sarà adottato dall’Assessorato regionale dell’Ambiente. Il mancato rispetto delle disposizioni, l’inosservanza dell’obbligo di formazione e la mancata corrispondenza tra i dati sul cacciato in possesso del Servizio veterinario e quelli in possesso del Cfva comporta, tra l’altro, la revoca dell’autorizzazione e la sospensione della caccia per trenta giornate consecutive, anche se ricadenti nella successiva stagione venatoria. La normativa vigente vieta, in tutto il territorio regionale, la caccia al cinghiale in forma non censita, consentendola solo ai cacciatori censiti e/o autorizzati. Tali cacciatori, comunque organizzati, individuano e comunicano, entro i termini previsti, ai Servizi veterinari competenti per territorio il nominativo del cacciatore referente e del suo sostituto che devono garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali. È necessario inoltre comunicare l’indirizzo e la località e, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate Gps, il luogo nel quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati. Questi luoghi non possono essere situati presso aziende suinicole. Le parti di carcassa e visceri devono essere distrutti in tali siti con l’infossamento in loco o con lo smaltimento attraverso ditte autorizzate, sempre previo trattamento teso a scongiurare l’eventuale diffusione dei virus pestosi. L’infossamento deve avvenire secondo le indicazioni dei Servizi veterinari. L’abbandono nelle campagne o lo smaltimento, nei modi diversi da quelli prescritti, di carcasse o visceri di cinghiali abbattuti è vietato.
I cacciatori, il personale del Cfva e tutti coloro che rinvengano cinghiali morti sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio veterinario territorialmente competente, che provvederà all’esecuzione dell’indagine epidemiologica. Lo smaltimento della carcassa avverrà sotto la responsabilità di tali Servizi veterinari che si avvarranno, per le operazioni di recupero e smaltimento, del Comune competente per territorio. I cacciatori saranno inoltre tenuti al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella. Per l’esame sierologico sulla Psa, nei macroareali non infetti, i cacciatori devono raccogliere un campione di sangue su almeno 59 cinghiali abbattuti, mentre nei macroareali infetti i campioni vanno raccolti su tutti i cinghiali uccisi. I cacciatori referenti devono prendere contatto con i Servizi veterinari, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e conferimento dei campioni. I laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna eseguiranno gli esami su Psa e trichinella. Per le informazioni specifiche, riguardanti soprattutto le zone infette, è bene consultare il provvedimento pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna.
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