S.A.
19 febbraio 2016
Imu e Tasi: per ritardatari ravvedimento operoso
Si può evitare l´applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa
ORISTANO - In caso di omesso o parziale pagamento dell’Imu e della Tasi alle scadenze stabilite, si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).
Il contribuente può presentare all’ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento, allegando copia del modello F24 utilizzato. In caso di ravvedimento operoso per il pagamento in ritardo di IMU E TASI, le sanzioni e gli interessi vanno sommati all'imposta e quindi versati con lo stesso codice tributo. Con la legge di stabilità 2015 le tipologie di ravvedimento operoso sono passate da tre a quattro
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