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A.B. 10 febbraio 2016
Periodi non potabilità: interviene il tribunale
Illegittima la richiesta di dimezzamento delle tariffe per i periodi di non potabilità: la conferma arriva dal Tribunale di Tempio Pausania
Periodi non potabilità: interviene il tribunale

TEMPIO PAUSANIA - Dal Tribunale di Tempio Pausania arriva la bocciatura alle richieste di riduzione del 50percento delle tariffe per i periodi di non potabilità. Il caso preso in esame riguarda un'impresa di costruzioni, vendita e locazione di immobili a La Maddalena, Orsa maggiore Srl, che aveva maturato un debito di oltre 8mila euro per consumi mai pagati nel corso di diversi anni. Quando da parte di Abbanoa era arrivato il sollecito al pagamento con il preavviso di slaccio, la ditta si era rivolta al Tribunale, richiedendo il dimezzamento degli importi a causa della non potabilità, contestazione basata sul vecchio metodo tariffario Cipe risalente al 1975.

Come evidenziato dal giudice però, questa normativa è del tutto superata, perché riguardava un metodo tariffario che in quel periodo era valido per i Comuni, che già allora non prevedeva nella tariffazione il riconoscimento della qualità dell’acqua. Quella disciplina è stata poi superata, come è spiegato nel provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania, «da quella operante per l’intero ambito regionale, in forza della quale la Tariffa unica del Sii (Servizio idrico integrato) è deliberata dall’Autorità d’Ambito in forza di parametri tra cui non è contemplato quello della qualità dell’acqua». Anche l’attuale metodo tariffario idrico, Mti, non prevede alcuna distinzione sulla qualità dell’acqua.

«Il Tribunale di Tempio dice una verità sacrosanta – commenta l’amministratore Unico di Abbanoa Alessandro Ramazzotti – l’attività di potabilizzazione è una parte del totale del costo del servizio, che comprende anche distribuzione, scarichi fognari e depurazione. Il Tribunale conferma un concetto che è già indiscusso a livello nazionale: i gestori non possono essere penalizzati per le condizioni a volte disastrose in cui versano gli impianti che gli sono stati affidati. Devono essere impegnati e controllati affinché attuino gli interventi di regolarizzazione e ammodernamento degli impianti previsti nei Piani d’Ambito e per i quali è destinata una parte importante della tariffa, che anche per questo deve essere integralmente riscossa».

Per Abbanoa era palese come le contestazioni fossero strumentali, perché avevano il solo obbiettivo di impedire o procrastinare la procedura di messa in mora per le diverse bollette mai pagate. La condotta della ricorrente, si legge nella sentenza, «appare dunque manifestamente contraria a buona fede, pretendendo essa di proseguire a usufruire della fornitura idrica senza corrispondere quanto dovuto a titolo di corrispettivo». Insomma: nessuno sconto per i morosi, che ora dovranno pagare gli arretrati con tutti gli interessi.

Nella foto: il Tribunale di Tempio Pausania



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