Mariangela Pala
9 gennaio 2016
Porto Torres, pesci alla diossina: intervento del Governo
L’Avvocatura dello Stato ritiene che «la scelta legislativa di prevedere per il reato di disastro colposo lo stesso termine prescrizionale previsto per il reato di disastro ambientale innominato è giustificata dal crescente allarme sociale generato dai delitti colposi di danno ambientale»

PORTO TORRES - L’ultimo atto spetta alla corte costituzionale che deciderà in merito alla questione di costituzionalità sollevata dagli avvocati difensori di Eni (rappresentata dagli avvocati Piero Arru e Fulvio Simoni) sul caso dei pesci alla diossina e dell’inquinamento del tratto di mare davanti allo stabilimento del Petrolchimico di Porto Torres. Sulla prescrizione o meno del disastro contestato ai dirigenti Eni deciderà, infatti, la Consulta.
Inchiesta chiusa se prescritto, altrimenti il gup riprenderà in mano il caso. Intanto però interviene il Governo con l’avvocatura generale dello Stato che chiede venga rigettata la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa di Eni, in riferimento all’articolo 157 comma 6 del codice penale (nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo sia raddoppiato). Eccezione che la suprema corte ha ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata» sulla base del principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
L’Avvocatura dello Stato ritiene però che «la scelta legislativa di prevedere per il reato di disastro colposo lo stesso termine prescrizionale previsto per il reato di disastro ambientale innominato è giustificata dal crescente allarme sociale generato dai delitti colposi di danno ambientale». A questo si aggiungono i motivi di «ordine probatorio, essendo indubbia la complessità delle indagini e degli accertamenti tecnici necessari ai fini del riconoscimento della colpa. Non si ravvisa pertanto il profilo di irragionevolezza della norma in questione denunciato dalla Corte di Cassazione, posto che la previsione dei medesimi termini prescrizionali per i due reati è frutto di una scelta fondata su valutazioni discrezionali del legislatore, insuscettibili di essere sindacate dalla Corte costituzionale».
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